c2de919f-c976-4398-8b59-59c82ae386f7

Commercialista a Roma - Studio Commerciale & Tributario Dott. Giuseppe Di Paolantonio P.Iva 13146221000

INDIRIZZO

EMAIL

Via Giovanni Pitrè, 1 - Piazza Bologna

00162 - Roma

Italia

Tel. 0692935591

dp.commercialisti@gmail.com


linkedin
facebook
761b21a4-07bb-474f-b248-6a9b9f46d672

PROFESSIONISTI PER LA TUA PARTITA IVA

ROTTAMAZIONE QUATER - RIAMMISSIONE 
Studio Commercialista Roma

Cos’è

Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe 2025, è stato stabilito che  i contribuenti decaduti dalla Rottamazione-quater entro il 31 dicembre 2024 potranno essere riammessi alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali presentando una specifica istanza telematica entro il 30 aprile 2025. 
Quindi i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.

Cosa Prevede?

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti - già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” - per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto
  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Importante: la rata del 28 febbraio 2025 non sarà dovuta per i soggetti riammessi


Se sono in regola con i versamenti la rata del   28 febbraio?

Per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza il 28 febbraio (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge) e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della Definizione agevolata.


Termini e modalità di presentazione delle domande

Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione metterà a disposizione il modello di istanza entro il 16 marzo 2025. La presentazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica.

Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.

In particolare, in base a quanto previsto dalla legge:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025

Rata in scadenza il 28 febbraio devo quindi pagarla se chiedo la riammissione? 

Cosa succede dopo?

 Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Attenzione:

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale". Si rammenta infatti che la "decadenza" da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di "sanzioni" e "interessi". Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla "decadenza" del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

11e081c1-00ad-4136-8646-752803ee2797

REGIME FORFETTARIO 2023

Calcola comodamente il tuo preventivo online per la Partita Iva nel regime Forfettario

LEGGI TUTTE LE TESTIMONIANZE SULLO STUDIO COMMERCIALISTA A ROMA

Commercialista a Roma - Studio Commerciale & Tributario Dott. Giuseppe Di Paolantonio P.Iva 13146221000

INDIRIZZO

EMAIL

Via Giovanni Pitrè, 1 - Piazza Bologna

00162 - Roma

Italia

Tel. 0692935591

dp.commercialisti@gmail.com


linkedin
facebook