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PAGAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA
SETTIMA RATA ENTRO IL 28/02/2025

Commercialista Roma

Scadenza 28/02/2025

Alle porte la nuova scadenza per la rottamazione-quater.  Venerdì 28 febbraio 2025 è l’ultimo giorno per procedere al pagamento della settima rata relativa alla definizione agevolata delle cartelle prevista dalla Legge di bilancio 2023.  In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro mercoledì 5 marzo 2025.


Cos’è

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2023 sono subentrate importanti novità relative ai debiti dei contribuenti.  Tra le novità introdotte dalla nuova legge di bilancio, quelle che riteniamo più importanti per i cittadini che hanno debiti presso l'agente della riscossione sono:

- lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

- la “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”.

Pagamento delle somme

Con il comunicato dell'Agenzia Entrate Riscossione viene specificato che Il contribuente che avrà presentato domanda di adesione nelle modalità e nei termini previsti avrà facoltà di procedere al pagamento delle somme dovute::

•       in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 (più i giorni di tolleranza);

•    oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.
Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

In sintesi

Al fine di mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario provvedere al versamento della rata entro i termini indicati. Ricordiamo che la norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni. 

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Fonte:
www.agenziaentrateriscossione.gov.it

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