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CONDIZIONATORI
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Requisiti per diventare tecnico di impianti di condizionamento
Il D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1 lettera
C) regolamenta i requisiti per poter diventare un tecnico di impianti posti al
servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati
all'interno degli stessi o delle relative pertinenze, quali impianti di
riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di
qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
Le imprese di installazione di tali impianti devono nominare come responsabile
tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali
indicati (quindi o il titolare o un'altra persona dovranno avere uno di questi requisiti):
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito
presso una università statale o legalmente riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito
ai percorsi relativi alle figure nazionali definite
dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
7 settembre 2011;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze
di imprese abilitate nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione
dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso
quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio
qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato
nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni
lavorative di cui alla lettera d) possono svolgersi anche in forma di
collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare,
dei soci e dei collaboratori familiari;
e) il titolare, i soci e i collaboratori familiari che hanno
svolta l'attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa
abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per l'attività
di installazione di impianti idrici e sanitari tale periodo non può
essere inferiore a quattro anni.
Il solo patentino F-gas, senza uno di tali requisiti, non consente l’abilitazione
per poter installare e certificare gli impianti di condizionamento.
Il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Il responsabile tecnico per gli impianti di condizionamento deve essere immedesimato con l’impresa in una delle figure sotto indicate:
titolare di un’impresa individuale;
socio/amministratore di società;
dipendente dell’impresa;
familiare (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado) del titolare dell'impresa individuale.
Come verificare se l’impresa a cui abbiamo affidato l’installazione del nostro impianto ha i requisiti?”.
Innanzitutto, bisogna farsi dare copia della visura camerale. Infatti nella visura
viene evidenziato il possesso dei requisiti nella sezione “abilitazioni per gli
impianti d.m. 37/2008
requisiti
morali e/o tecnico professionali
”.
In questa sezione bisognerà verificare che vi sia indicata la seguente dicitura:
L'impresa, ai sensi del Decreto 22
gennaio 2008 n. 37 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata,
salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla
trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui
all'Art. 1 del Decreto n. 37/2008 come segue:
Codice: installatori -
lettera c (d.m. 37/2008))
Stato: requisiti accertati Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data denuncia: giorno/mese/anno
Ulteriori specificazioni: impianti di riscaldamento, climatizzazione e
condizionamento di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione
dei locali