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 Requisiti per diventare tecnico di impianti di condizionamento


Il D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1 lettera C) regolamenta i requisiti per poter diventare un tecnico di impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze, quali impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;


Le imprese di installazione di tali impianti devono nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati (quindi o il titolare o un'altra persona dovranno avere uno di questi requisiti):

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 settembre 2011;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di imprese abilitate nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari;

e) il titolare, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolta l'attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Il solo patentino F-gas, senza uno di tali requisiti, non consente l’abilitazione per poter installare e certificare gli impianti di condizionamento.

Il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Il responsabile tecnico per gli impianti di condizionamento deve essere immedesimato con l’impresa in una delle figure sotto indicate:

  • titolare di un’impresa individuale;

  • socio/amministratore di società;

  • dipendente dell’impresa;

  • familiare (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado) del titolare dell'impresa individuale.


Come verificare se l’impresa a cui abbiamo affidato  l’installazione del nostro impianto ha i requisiti?”.

Innanzitutto, bisogna farsi dare copia della visura camerale. Infatti nella visura viene evidenziato il possesso dei requisiti nella sezione “abilitazioni per gli impianti d.m. 37/2008 requisiti morali e/o tecnico professionali ”.

In questa sezione bisognerà verificare che vi sia indicata la seguente dicitura:

L'impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del Decreto n. 37/2008 come segue:



Codice: installatori -
lettera c (d.m. 37/2008))
Stato: requisiti accertati Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data denuncia: giorno/mese/anno
Ulteriori specificazioni: impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali

E' sufficiente il patentino f-gas per installare i condizionatori?


Il patentino F-GAS è la certificazione obbligatoria per gli impiantisti che installano pompe di calore, climatizzatori e condizionatori.  Il patentino F-GAS consente al committente di verificare l’affidabilità del personale o delle aziende che gestiscono gas fluorurati, ed è quindi una garanzia imprescindibile.

Ricordiamo che il possesso del patentino F-gas da solo non è sufficiente per essere qualificato come installatore. Infatti, in assenza di uno dei requisiti citati sopra la camera di commercio non inserirà l'abilitazione in visura.

Quindi, oltre all'abilitazione Inoltre bisognerà anche controllare che vi sia indicata l’iscrizione al registro Registro Nazionale Gas Fluorurati:

Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra limitatamente ai Reg. CE n. 303 e CE n. 304 (fonte Ministero dell'Ambiente)



Numero certificato: fgas-a****
Attività: attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra svolte ai sensi dell'art. 2, paragr. 2, reg. (ce) n. 303/2008
Data emissione: **/**/****
Data scadenza: **/**/****
Stato: Valido