REGIME FORFETTARIO: OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 2024 
COMMERCIALISTA ROMA


COS'E'?

La fatturazione elettronica è obbligatoria in Italia dal 1° gennaio 2019 per le transazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano. L'obbligo di emettere e ricevere fatture elettroniche si applica a tutte le operazioni tra soggetti passivi IVA  residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano.
La fattura elettronica è un documento fiscale digitale contenente le informazioni della fattura e del mittente, avente lo stesso valore di una fattura cartacea.
Dal 1° luglio 2022 la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per i contribuenti in regime forfettario, ad eccezione di coloro che nell'anno precedente hanno percepito ricavi o compensi inferiori a 25.000€.  


FATTURAZIONE FORFETTARI:  COSA  CAMBIA DAL 2024 ?

A partire dal 1° gennaio 2024, tutti coloro che aderiscono al regime forfettario, saranno obbligati all'emissione della fattura elettronica. Quindi dovranno considerarsi valide esclusivamente le fatture elettroniche transitate dallo SDI “sistema di interscambio”.  


FATTURA CARTACEA DAL 2024

Il 31 dicembre 2023 termina il cosiddetto “regime transitorio” per i titolari di partita IVA che rientrano nel regime forfettario. Dal 1° gennaio 2024 non potranno più essere emesse fatture cartacee.

REGIME FORFETTARIO 2024

Hai deciso di aprire la Partita Iva nel 2024? Sottoscrivi un contratto annuale entro il 22/12/2023 e usufruisci dello sconto.

COSA DEVONO FARE I PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO PRESTAZIONI SANITARIE ?
Con riferimento all'obbligo della fatturazione elettronica, sono state previste alcune eccezioni anche nel 2024 per i professionisti del settore sanitario.
I professionisti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di cittadini, e che dovranno emettere loro fattura,  non dovranno utilizzare la fatturazione elettronica, ma sono obbligati ad emettere le fatture cartacee (medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti). In sostanza sono

  • Gli operatori sanitari che inviano al Sistema Tessera Sanitaria, i dati di spesa sostenuti dai propri clienti nel corso dell’anno (ad esempio: gli ottici), ex art 10-bis del 119/2018;
  • Gli operatori sanitari che non sono tenuti ad inviare le informazioni sulle spese sanitarie al Sistema TS ma che assistono” privati, ex art.9-bis comma 2 DL 135/2018 (ad esempio: le cosiddette sanitarie o officine ortopediche qualora non siano autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992).
Tali soggetti dovranno continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità. Il motivo dell’esenzione risiede nella tutela della privacy