ASSEGNO UNICO 2023: COME RICHIEDERLO

Studio Commercialista a Roma

 

Cos’è

L’Assegno unico consiste in un sostegno economico alle famiglie assegnato per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
L’importo erogato al genitore varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.


A chi è rivolto

L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

•           per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

•           per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:

            - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

            - svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;

             - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

             - svolga il servizio civile universale;

•           per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.


Come Funziona?

L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ISEE in corso di validità.

Pertanto, alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE in corso di validità, l’assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE. Le medesime maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per le quali l’ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.

Requisiti

L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc. La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

•           sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
•           sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
•           sia residente e domiciliato in Italia;
•           sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.



Come presentare la domanda

La domanda per l’Assegno unico e universale è annuale, comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo e può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato. Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.

fonti:
https://inps.it